Multe, da gennaio arriveranno via mail a chi ha la PEC
Rivoluzione: le notifiche delle multe avverranno via PEC, la Posta Elettronica Certificata. Lo stabilisce il decreto del ministero dell’Interno del 18 dicembre 2017, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 12 del 16 gennaio. Se l’automobilista ha la PEC, la novità lo riguarda. Se non ce l’ha, per ora per lui non cambia niente: la rivoluzione lo riguarderà quando tutti avremo un indirizzo digitale. I casi possibili infatti sono due; se l’automobilista viene fermato dalle Forze dell’ordine (contestazione immediata) e se questi fornisce un indirizzo PEC valido o ha un indirizzo digitale, riceverà il verbale via mail. Secondo: se il trasgressore non viene fermato (per esempio per un’infrazione rilevata con autovelox, con contestazione differita), il proprietario dell’auto che in passato ha già fornito la PEC alle Forze dell’ordine o che ha un indirizzo digitale, riceve la multa via mail. In alternativa, se le Forze dell’ordine non hanno la PEC del proprietario, la cercheranno nei pubblici elenchi: compito che spetta a Polizia Stradale, Municipale, Provinciale, nonché a Carabinieri e Guardia di Finanza.
Primo allegato
Chi riceve una multa via PEC leggerà scritto nell’oggetto: “Atto relativo a una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada”. C’è un allegato; una relazione di notifica, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate diverse informazioni: la denominazione e l’indirizzo dell’amministrazione; l’indicazione del responsabile del procedimento di notifica nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione dell’atto notificato; l’indirizzo e il telefono dell’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso; l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l’indicazione dell’elenco da cui l’indirizzo è stato estratto.
Secondo e terzo allegato
Nella PEC c’è un secondo allegato: la copia per immagine su supporto informatico del documento analogico del verbale di contestazione, se l’originale è formato su supporto analogico. Con l’attestazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale, o un duplicato. In un terzo allegato, infine, c’è ogni altra informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa. Insomma, come fare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto contro la multa.
Quando è tutto in regola?
La multa via PEC si considera spedita quando viene generata la ricevuta di accettazione e notificata ai destinatari, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC. Se la multa via PEC non è possibile per una causa non imputabile all’automobilista, questi riceve il verbale per posta ordinaria. Ora i vari comandi delle Forze dell’ordine si organizzeranno per inviare le multe via PEC, che abbatte tempi e costi: niente carta, niente spese postali, meno incertezza sull’effettivo ricevimento della posta e sulla data del ricevimento. Se la PEC c’è o è rintracciabile, un eventuale invio del verbale tramite raccomandata, con il pagamento delle relative tariffe, potrebbe configurare un danno erariale. Occorre a questo punto vedere se e quanto la pubblica amministrazione coglierà l’opportunità: in caso di invio della multa via PEC in modalità scorretta, un ricorso dell’automobilista al Giudice di Pace o al Prefetto la renderanno nulla.
0 Comment